Testo completo
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Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e
buona condotta che i pubblici dipendenti di questo Comune sono tenuti ad osservare. Pertanto, si
applica a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato con questo Comune.
Il Comune estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo,
ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché
nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell’amministrazione.
Nei contratti individuali di lavoro subordinato, negli atti di incarico, nei contratti di acquisizioni
delle collaborazioni, delle consulenze e delle forniture, servizi e lavori sono inserite apposite clausole
che prevedono il rispetto del presente Codice.
I contratti dovranno, altresì, prevedere clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di
violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dallo stesso, mentre, nei casi meno gravo potranno
prevedere e disciplinare clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura
percentuale rispetto ai compensi/corrispettivi previsti.